L’unico dubbio che ho è se debba sentirmi più offesa come essere umano, come donna o come Italiana?
Non sapevo che la nostra arretratezza sociale e culturale fosse tale da trovare opportuno spazio di difesa persino nei tribunali tedeschi!
E pensare che era italiano Cesare Beccaria e pure il nobel Grazia Deledda. Come siamo caduti in basso!
Ma noi o loro?
Ed io che sapevo l’Italia essere la maglia nera europea in tema di pari opportunità! Dobbiamo coinvolgere il consiglio d’Europa per rivedere la classifica dopo questo fallo della Germania.
Della sentenza, che trovate a questo link vi anticipo solo questo passaggio:
“In questo contesto si dovevano ancora tenere conto delle particolari impronte culturali ed etniche dell’imputato. E’ un sardo. Il quadro del ruolo dell’uomo e della donna, esistente nella sua patria, non puo’ certo valere come scusa, ma deve essere tenuto in considerazione come attenuante.”
Buone riflessioni a tutt*
Attenuante perché sardo: il testo integrale della sentenza
Un uomo accusato di aver sequestrato, violentato, drogato e torturato la propria fidanzata nella convinzione che lei lo avesse tradito, è riuscito ad ottenere uno sconto di pena perché di origini sarde. Il tribunale tedesco che lo ha giudicato scrive nella sentenza che l'imputato è un sardo e ''il quadro del ruolo dell'uomo e della donna, esistente nella sua patria deve essere tenuto in considerazione come attenuante''.
Qui di seguito il testo della sentenza:Tribunale di Buckeburg -Kls 205 Js 4268/05 (107/05).
Alla cancelleria Il 14.03.2006
SENTENZE IN NOME DEL POPOLO!
Nella causa penale contro Maurizio Pusceddu Nato il 19.07.1978 a Cagliari, Italia da ultimo residente Am Markt 8, 31655 Stadthagen Attualmente nel penitenziario giustiziario Sehnde,
cittadinanza: italiana
per: violenza carnale e a.
la grande sezione penale del Tribunale di Buckeburg nelle sedute del 23.11.2005, 01.12.2005, 22.12.2005, 12.01.2006, 13.01.2006, 20.01.2006 e 25.01.2006, alle quali hanno preso parte
il giudice presidente del Tribunale barone V. Hammerstein, come presidente; il giudice del tribunale Bugard, come giudice a latere; Eugen Meier Maik Schommerloh, come giudici popolari; procuratore di stato Hirt come funzionario della Procura di Stato; impiegata Brakhage come cancelliere della cancelleria
ha riconosciuto di diritto il 25 gennaio 2006:
C.P. che prescrive una pena non inferiore a 2 anni fino a 15 anni di reclusione per la violenza carnale. La sezione ha fatto uso della possibilita' della attenuazione della pena a norma dei § § 21, 49 c.p. perche' secondo gli accertamenti del perito Pallenberg non poteva essere esclusa nell'imputato una notevole diminuzione della facolta' di controllo. Il limite della pena slitta percio' a una pena da 6 mesi a 11 anni e 3 mesi di reclusione.
Per la misura della pena si e' tenuto conto a favore dell'imputato che finora non si e' fatto penalmente notare. E' stato inoltre tenuto conto a suo favore che come cittadino italiano che deve vivere separato dalla sua famiglia e dalla sua cerchia di amici in patria, e' particolarmente sensibile alla reclusione. Si doveva ancora tenere conto che i reati sono stati un efflusso di un esagerato pensiero di gelosia dell'imputato. In questo contesto si dovevano ancora tenere conto delle particolari impronte culturali ed etniche dell'imputato. E' un sardo. Il quadro del ruolo dell'uomo e della donna, esistente nella sua patria, non puo' certo valere come scusa, ma deve essere tenuto in considerazione come attenuante. Era infine da tenere in considerazione come attenuante che l'imputato ha fatto una confessione ad ogni modo in parti.
D'altra parte doveva essere tenuto conto in modo aggravante che l'imputato ad ogni modo per quanto riguarda il reato II 8 ha pianificato e agito in modo straordinariamente spietato. La parte lesa ha subito un trauma durevole a causa dei maltrattamenti a lei inflitti.
L'imputato ha vissuto fino in fondo le sue tendenze sadiche ed ha tormentato la parte lesa, che gli era devota e fisicamente di gran lunga piu' debole, per un periodo di tempo di tre settimane., oltre alle lesioni personali e alle violenze carnali l'ha privata della sua dignita' orinando su di lei, strofinando sul viso un assorbente pieno di sangue e poi deridendola anche verbalmente dopo il reato II 6 "che aspetto ributtante hai tesoro". Non esito' neppure a fotografare il risultato dei suoi maltrattamenti.
VII
La decisione sulle spese segue il § 465 C.P.P.
Il giudice presidente del tribunale von Hammerstein per assenza dal luogo e per ferie e' impedito a firmare.
venerdì 2 novembre 2007
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